Art. 19.

      1. L'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 27. - (Trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza). - 1. I componenti del Consiglio di presidenza eletti dai giudici tributari sono esonerati dalle funzioni proprie di giudice tributario, conservando la titolarità dell'ufficio.
      2. Ai componenti del Consiglio di presidenza spetta il compenso fisso mensile pari al compenso fisso più elevato spettante ai presidenti di corte di appello tributaria o di tribunale tributario.
      3. Ai componenti del Consiglio di presidenza è attribuita un'indennità per ogni seduta e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, è attribuita un'indennità per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma.
      4. La misura dell'indennità per ogni seduta e il numero massimo giornaliero

 

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delle sedute che danno diritto a indennità sono determinati dal Consiglio di presidenza, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità di cui all'articolo 29-bis».